Successione

Eredità, Legato, Successione Legittima Necessaria e Testamentaria

11 thoughts on “Successione

  1. La successione si apre al momento della morte del defunto. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi. Ne consegue che se acquisti un’autovettura e la intesti a tua madre, alla sua morte, naturalmente il suo patrimonio, autovettura compresa, si devolverà – per legge o per testamento – agli eredi e, quindi, anche a tua sorella.
    La soluzione da te prospettata ora potrebbe apparire quella più conveniente ma, come detto, l’autovettura alla morte di tua madre rientrerebbe nella massa ereditaria.

    Successivamente all’acquisto, tua madre, sempre che non venga lesa la quota di legittima spettante a tua sorella, potrebbe donartela o vendertela. Poichè l’autovettura è considerata bene di modico valore, non occorrerà un atto pubblico. Infatti, per effettuare il passaggio di proprietà presso il P.R.A., si potrà produrre una privata scrittura autenticata (anche effettuata da uno Sportello Telematico dell’Automobilista o da Funzionario comunale ex art.7 L.248/2006).

    Ricorda, però, che il trasferimento del veicolo prima del decorso del termine dei due anni dall’acquisto, comporta la corresponsione della differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (21%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%).
    Potrà beneficiare dell’agevolazione anche il familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.
    Infine, potresti comprarla a nome tuo senza usufruire dell’agevolazione IVA al 4% per disabili, perchè quello che potresti risparmiare adesso potrebbe forse costarti più caro dopo.

  2. Salve, le scrivo perché avevo bisogno di un consiglio legale. Mi chiamo xxxxxx e sto acquistando un auto intestata a mia madre x usufruire dell’agevolazione IVA al 4% x disabili ma non vorrei che cadesse in successione con gli altri eredi della famiglia in questo caso mia sorella. Volevo sapere se c’ era una soluzione meno cara e più veloce x ottenere la proprietà assoluta .
    Grazie in attesa porgo cordiali saluti.

  3. Gentile AVV. Marseglia,grazie per avermi risposto, tutto quello che lei dice e’ stato fatto , abbiamo chiesto la copia della polizza vita che mio padre ha sottoscritta, direttamente a poste vita spa ,a ROMA perche’ sono loro che rispondono di queste polizze , ma la risposta e’stata negativa ,mi dicono sempre che la polizza vita non va nell’asse erditario ,e’ che tuttavia possono dare la polizza dietro richiesta di autorità preposta ,non copisco quale’ questa autorita’ preposta mi puo’ spiegare lei cosa significa? per il libretto sono ancora in attesa di risposta dall’ufficio postale interessato,come diceva lei sulla quota legittima intaccata,e’ proprio per questo che vorrei anche combattere perche’ una sorella con infermita’ mentale non ha preso quasi niente come valore di legittima ,in piu’ non posso giurare ma sono piu’ che convinto che la polizza vita sara’ stata fatta dalla matrigna stessa a’ suo favore,visto che aveva la possibilita’ di prendere i soldi dal conto. spero tanto che lei mi trova il modo di riuscire ad avere questa benedetta copia di contratto . La ringrazio, in attesa cordialmente. MICHELE

  4. Potrà inoltrare formale richiesta a mezzo lettera raccomandata a.r. all’Ufficio Postale (l’Ufficio se lo può fare dire dalla sig.ra che accompagnò suo padre per il versamento) e specificare nella lettera che lei agisce in qualità di erede e che, pertanto, può fare valere il diritto alla quota (a sostegno allegherà la copia della dichiarazione di successione ed il certificato di morte di suo padre); in alternativa, potrà recarsi personalmente all’Ufficio Postale. Contestualmente, potrà chiedere anche la copia del contratto di assicurazione sulla vita stipulato da suo padre e, come da lei riferito, sottoscritto presso l’Ufficio Postale, al fine di verificare l’autenticità della sottoscrizione.
    E’ utile precisare che suo padre, con detta polizza, ha potuto trasferire somme di denaro anche a soggetti diversi dagli eredi legittimi, in quanto il beneficiario della polizza vita può essere una persona estranea all’asse ereditario. Ad ogni buon conto, occorrerà valutare la natura della polizza vita stipulata da suo padre al fine di accertare se è stata o meno intaccata la legittima spettante ai legittimari o successori necessari. Infatti, il legittimario, nel caso specifico lei ed i suoi fratelli, in caso di lesione della legittima, potrà impugnare il contratto ed agire con l’azione di riduzione.
    Ciò potrà fare anche, accertatane l’esistenza e dunque la capienza, in riferimento alle somme depositate da suo padre sul libretto postale, sempre che risulti intestato solo a lui; nel caso in cui vi fosse cointestazione, potrà agire solo sulla quota spettante a suo padre.

  5. Gentile Avv. abbiamo un caso di successione ereditaria , la famiglia comprende 3 figli di primo letto e’ 2 di secondo letto, il mio problema e’ il trovare libretto postale di mia sorella del quale non conosciamo niente sappiamo solo l’esistenza ,questo detto da nostro padre, e’ in piu’ dalla testimonianza di una signora ,che un giorno fece da compagnia a’ mio padre mentre versava sul libretto di mia sorella la somma di 5.000.000 di lire ,e’ lui in confidenza gli disse che compreso quel versamento aveva raggiunto la somma di 150.000.000 milioni di lire , percio’ la XXXXXXX poteva vivere senza problema essendo , senza reddito ,e’ con handicap, questo succedeva circa dieci dodici anni fa. Ora vorrei sapere la strda piu’ breve e’ giusta per arrivare a’ trovare questo libretto , perche’ di tutta l’eredita’ di mio padre non c’e’ rimasta piu niente si sono preso tutto la matrigna e i suoi figli ,compeso polizze vita con la quale mio padre designa la matrigna beneficiaria con tutto il resto ,e’ anche questo mi sta’ a’ quore poter avere la copia contratto polizza vita sottoscritta alle poste, per confontare la firma della sottoscizione perche’ non crediamo che nonstro padre faceva una cosa ignobile specialmente nei confronti di questa sorella ,che non ha di che vivere essendo con un ritardo mentale non e’ coscente di quello che e’ successo ,
    percio’ spero che lei mi possa aiutare a’ risolvere almeno in parte hai problemi che si sono creati con la morte di nostro padre. la ringrazio tanto in attesa , cordialmente.
    michele

  6. Non avendo tua moglie disposto in tutto o in parte dei propri beni con testamento, interviene la legge ad indicare come gli stessi debbano essere distribuiti tra i vari congiunti del defunto.
    Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite dagli articoli 565 e segg. del codice civile. In particolare, l’art. 582 c.c. stabilisce che “al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’art. 571 c.c., salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto ad un quarto dell’eredità”.
    Ne consegue che a te spettano i due terzi dell’eredità di tua moglie e un terzo della stessa è devoluta ai genitori di tua moglie.

  7. salve ,purtroppo mia moglie è
    venuta a mancare e anche se qui non ho problemi con nessunovorrei sapere un
    paio di cose:
    – la casa di mia moglie è a donazione la presa nel 96′ 0 98′ non ricordo,ci
    siamo sposati nel 2004 con separazione di beni e non abbiamo figli i suoi
    genitori sono vivi
    a chi rimane la casa ?come và divisa?
    – l’auto di mia moglie aquistata dopo il matrimonio è intestata a lei cosi
    come la polizza chi se la deve intestare ora?
    la ringrazio mille x la risposta.salve

  8. Il caso da te prospettato rientra nelle ipotesi classiche di “donazione indiretta”.
    L’art. 809 c.c. sembra assoggettare le donazioni “indirette” e cioè tutti quegli atti che hanno la “sostanza” della donazione senza averne la forma, allo stesso regime giuridico delle donazioni “dirette”, cioè quelle stipulate con atto notarile, nel quale si esplicita la volontà del donante di beneficiare il donatario.
    Ciò premesso, occorre precisare però che spesso nella prassi è difficile accertare l’avvenuta stipula di una donazione “indiretta”. Infatti, l’azione di restituzione delle donazioni “dirette” non può essere considerata esperibile verso le donazioni “indirette”, dato che se l’acquirente di un dato immobile può ben risalire alla cronistoria tramite i registri immobiliari per rintracciare una “donazione diretta”, tale possibilità non è sempre esperibile in caso di “donazione indiretta”.
    A tal proposito, è utile sottolineare quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 11496 del 12 maggio 2010 che, priva di precedenti, costituisce un punto di riferimento nella complessa materia della circolazione dei beni oggetto di donazione e cioè che l’immobile oggetto di donazione “indiretta”, se è stato venduto dal donatario, non può essere chiesto in restituzione dal legittimario del donante che lamenta la violazione della propria quota di legittima.
    Alla luce di quanto detto, non potrai chiedere in restituzione, anche se hai patito la violazione della quota di legittima a te spettante, l’immobile oggetto di donazione indiretta e, pertanto, non ti rimane altro che sperare che il patrimonio di tua madre sia abbastanza capiente per soddisfare i tuoi diritti.

  9. Salve sono Livia. Qualche giorno fa ho scoperto che la casa che mio fratello ha venduto l’aveva comprata mia madre prima della sua morte con i soldi propri e ingiustamente l’ha intestata a mio fratello lasciandomi fuori. Scrivo per sapere se posso fare qualcosa. Grazie

  10. La legge consente a chiunque di disporre dei propri beni come meglio crede per il periodo successivo alla sua morte, purchè non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti, quali il coniuge, i figli legittimi (a cui sono equiparati i figli legittimati e adottivi ex art. 567, comma 1, c.c.), i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Tali persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, sono designati con il nome di legittimari o successori necessari. Essi hanno diritto ad ottenere detta quota a loro spettante, definita quota di legittima o di riserva; tale quota non è fissa, ma varia in base al numero dei figli e all’esistenza o meno del coniuge ai sensi degli artt. 537 e 542 c.c.
    È importante anche sottolineare che, secondo quanto stabilito dall’art. 27 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, “per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti…”
    In definitiva, la quota di riserva nel tuo caso è rappresentata, ex art. 537, comma 2, c.c., da due terzi del patrimonio che tua madre ha lasciato alla sua morte, da dividere in parti uguali tra te e tua sorella; la restante quota di un terzo spetta a tua sorella, così come disposto da tua madre con testamento.
    Poiché, dunque, la disposizione testamentaria eccede la quota di cui tua madre poteva disporre (art. 554 c.c.), potrai agire ex art. 557 c.c. per la riduzione della stessa con apposita azione che si chiama, appunto, azione di riduzione.

  11. Ciao, sono Antonio, ho 37 anni e sono sposato da ormai 10 anni. L’anno scorso è morta mia madre, che con testamento olografo ha lasciato tutto, a causa di diverbi avuti con me in passato, a mia sorella più giovane che viveva ancora con lei.
    Vorrei sapere se ho dritto a qualcosa dal momento che sono stato adottato all’età di 3 anni.

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