Contratti in Generale

  • Vizi della volontà
  • Forma oggetto e causa del contratto
  • Effetti
  • Invalidità e Inefficacia
  • Rescissione e Risoluzione
  • Simulazione
  • Contratto Preliminare


13 thoughts on “Contratti in Generale

  1. La cassa integrazione guadagni straordinaria (C.I.G.S.) è finalizzata a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale ed opera in caso di riduzione di attività motivate, nel tuo caso, dalla più nota delle procedure concorsuali quale il fallimento.
    La durata varia a seconda del motivo per il quale è stata richiesta: per le procedure concorsuali la durata è pari a 12 mesi ed è prorogabile per altri 6 mesi e, comunque, non può eccedere i 3 anni in un quinquennio.
    I lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria hanno diritto al pagamento del trattamento in misura pari all’80% della retribuzione che ad essi sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
    L’individuazione dei lavoratori da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere effettuata applicando i principi della buona fede, della non discriminazione e della correttezza. Inoltre, il datore di lavoro deve adottare il meccanismo della rotazione, nel senso che i lavoratori sospesi devono alternarsi fra loro; tale meccanismo deve essere comunicato alle rappresentanze sindacali aziendali e formare oggetto di esame congiunto. Nel caso in cui, il datore di lavoro ritenesse di non poter adottare il meccanismo di rotazione, dovrà indicare i motivi nella domanda di ammissione al trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria. Se tali motivi dovessero essere ritenuti ingiustificati, si cercherà di raggiungere un accordo tra datore e rappresentanze sindacali aziendali e, nel caso di mancato raggiungimento di tale accordo, sarà il Ministero del Lavoro a stabilire il meccanismo di rotazione.

  2. Salve, sono xxxxxxxxxxxxxx.
    Sono operaio elettricista presso la ditta xxxxxxxxxxxxx srl una ditta di impianti elettrici che ha 3 operai ,faccio parte dei metalmeccanici, sono circa 5 anni che lavoro per il xxxxxxxxxxxxxxxx,
    La ditta ha accumulato diversi debiti negli anni e quindi i titolari hanno deciso di aprire un’altra ditta con un’ altro nome, xxxxxxxxxxxxxxx, e passare gli altri dipendenti nella ditta nuova, e lasciare me in quella vecchia che è in fallimento quindi in chiusura. Mi hanno fatto finire tutte le ferie mandandomi a casa e da novembre mi parte la cassa integrazione. io è 5 anni che lavoro per loro mentre c’è chi è solo da 2 anni che lavora li. Chiedo, ma possono mandarmi via cosi? Non dovrebbero licenziare prima quelli che lavorano li da meno tempo? Posso fare qualcosa? Tengo a precisare che erano alcuni mesi che discutevo con loro per pagamenti in ritardo o non ricevuti.

    Grazie attendo risposta.

  3. La s.r.l., quale società a responsabilità limitata, comporta che per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. È esclusa, quindi, la responsabilità diretta dei soci che hanno agito in nome e per conto della società medesima. In definitiva, la responsabilità viene limitata alla quota di capitale investito e, dunque, in caso di fallimento i soci non sono chiamati a rispondere dei debiti della società con il loro patrimonio personale.
    Ciò premesso, va detto che, a seguito della dichiarazione di fallimento della s.r.l. di cui eri dipendente, potrai presentare domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell’art. 93 L. Fall., sia per eventuali retribuzioni non corrisposte sia per il T.F.R. maturato.
    Va ricordato che è stato istituito presso l’INPS il Fondo di Garanzia con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro nel caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. maturato, ex art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297, e nel pagamento della retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80.
    Occorre precisare che, soltanto dopo esserti insinuato nello stato passivo e quindi dopo che sia stata accertata l’insolvenza del datore di lavoro e verificato il tuo credito in sede di ammissione al passivo, potrai presentare la domanda di pagamento all’INPS, al fine di ottenere, tramite detto Istituto, l’erogazione delle eventuali retribuzioni non corrisposte e del T.F.R. maturato da parte del Fondo di Garanzia, che interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto d lavoro subordinato.

  4. Salve, sono operaio elettricista metalmeccanico, il mio titolare ha aperto un’altra ditta, e quella vecchia la mandata in fallimento per non pagare i debiti, adesso vuole mandarmi a casa, che devo fare? Io sono sempre assegnato nella ditta vecchia. Prenderò la liquidazione?

  5. Se la lettera di dimissioni viene sottoscritta, ovviamente oltre che da te, anche dal datore di lavoro è evidente che quest’ultimo accetta quanto in essa contenuto, con la conseguenza che non deriva da parte tua alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non lavorato.
    Per quanto concerne, invece, il giorno di ferie da te consumato durante il preavviso, occorre distinguere il caso in cui sia stato da te chiesto anteriormente alla tua lettera di dimissioni oppure successivamente. Nella prima ipotesi, il termine finale di preavviso rimane il 30 novembre 2011; al contrario, se il giorno di ferie è stato da te chiesto dopo la presentazione della lettera di dimissioni e, quindi, dopo la sottoscrizione della stessa da parte del tuo datore, allora il periodo di preavviso terminerà il giorno successivo, cioè il 1 dicembre 2011, salvo un accordo desumibile da comportamenti taciti e concludenti da parte del tuo datore di lavoro oppure un accordo sottoscritto da entrambe le parti con il quale si stabilisce che, nonostante tu abbia chiesto e ottenuto un giorno di ferie durante il preavviso, il rapporto di lavoro si estingue, comunque, il 30 novembre 2011.

  6. spett.le avv.to marseglia, la ringrazio per essere stata chiara nello spiegarmi quanto richiestole, avrei un’altra domanda da porle. A fronte di una lettera di dimissioni così fatta:

    Io sottoscritto …………., nato a ……….. e residente in ………., occupato presso codesta azienda, in qualità di impiegato 6° livello rassegno in data odierna le mie dimissioni.
    Preciso altresì che il mio rapporto lavorativo terminerà il 30 Novembre 2011 e come concordato con il manager di riferimento chiedo che il periodo di mancato preavviso non mi venga trattenuto.
    ——————————————–

    Vorrei chiederle se, qualora la lettera venisse accettata dalle parti, la clausola finale “chiedo che il periodo di mancato preavviso non mi venga trattenuto.” mi toglierebbe dall’obbligo di dilazionare il preavviso, nel senso che se io usufruissi di un giorno di ferie sono obbligato a recuperarlo dopo il 30 Novembre?

  7. Il rapporto di lavoro può estinguersi per una pluralità di cause previste dall’ordinamento: una fra tutte è il recesso del prestatore di lavoro, cd. “dimissioni”. È utile, preliminarmente, fare una distinzione: se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, il lavoratore può recedere soltanto se sussiste una giusta causa; se, invece, il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, il recesso è sempre ammesso purchè venga rispettato il periodo di preavviso della durata stabilita dal contratto collettivo o dagli usi. In caso contrario, il lavoratore dovrà pagare al datore di lavoro l’indennità di mancato preavviso, corrispondente all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato.
    Tuttavia, il datore di lavoro può dispensare il lavoratore da tale obbligo; infatti, le parti possono stabilire che il non recedente, che abbia ricevuto la comunicazione del preavviso, possa troncare immediatamente il rapporto di lavoro, senza che ne derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non prestato da parte del recedente.
    È importante dire che durante il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro prosegue con la conseguenza che entrambe le parti sono tenute ad osservare gli obblighi ad esso connessi: la prestazione, da parte del lavoratore, deve essere eseguita e la retribuzione, da parte del datore, deve essere corrisposta.
    Ciò chiarito, va detto che i giorni di ferie maturati e non consumati non possono essere portati a decurtazione del periodo di preavviso dovuto, così come espressamente disposto dall’art. 2109, ultimo comma, c.c. Tale norma stabilisce, infatti, che, nella fase in cui il rapporto entra in scadenza, non possano essere scontati come ferie i giorni di preavviso concessi ai sensi dell’art. 2118 c.c.
    Come previsto dall’art. 2109, ultimo comma, c.c., durante il periodo di preavviso per licenziamento o dimissioni non è possibile fruire delle ferie, salvo il caso in cui si raggiunga un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore.
    Dal principio dell’efficacia reale del preavviso, infatti, deriva che il lavoratore ha diritto di godere delle ferie anche durante il preavviso. Inoltre, se il lavoratore presta la propria attività durante il preavviso matura il diritto ad un numero proporzionalmente correlato di giorni di ferie, con conseguente spostamento automatico (ope legis) del termine finale del preavviso (Cass. n. 14646/2001).
    Nel tuo caso, quindi, il periodo di preavviso sarà dilazionato di un giorno: si interromperà per il giorno di ferie da te consumato e riprenderà a decorrere dal momento in cui rientrerai in servizio. Non è escluso che, a fronte della tua richiesta di un giorno di ferie, il tuo datore di lavoro possa essere d’accordo nel farti godere di tale giorno durante il preavviso senza posticipare la data del termine finale del rapporto di lavoro. Naturalmente, sarà opportuno formalizzare tale accordo per iscritto, con sottoscrizione di entrambe le parti.

  8. spett.le avv.to marseglia il mio quesito è il seguente.
    Sono legato alla mia azienda dal CNNL Metalmeccanico 6° livello, se durante il periodo di preavviso di dimissione usufruisco di un giorno di ferie,il periodo di preavviso aumenta di un giorno?

  9. Quando tua madre avrà bisogno, purtroppo, di assistenza continua non ci sarà differenza tra voi fratelli: dovrete occuparvi di vostra madre in egual misura, anche se loro sono rispetto a te più lontani geograficamente. A quel punto, se loro dovessero trovarsi nell’impossibilità di contribuire personalmente, potranno avvalersi dell’aiuto di terze persone. Per il momento continua a prenderti cura di tua madre così come stai facendo, anche se il fatto che a te spettino, ex Legge 104/92, i tre giorni di permesso mensile retribuito, non significa che loro non debbano in qualche modo, anche in questa fase, contribuire all’assistenza del comune genitore.

  10. spett.le avv.to marseglia il mio quesito è il seguente.
    mia madre invalida 100/100 con accompagnamento e legge 104 ,siamo 4 fratelli 2
    maschi 2 femmine ,io sono l’unico a risiedere nello stesso comune di mia madre
    in quanto mio fratello a circa 15 km mia sorella a 15 km e l’altra mia sorella
    a 1100 km ,in tutti i modi prima della riconosciuta legge 104 accompagnavo mia
    madre a tutte le visite mediche e mi occupavo di tutto con i miei giorni di
    riposo o ferie in seguito anche su indicaz di mio fratello ” dirigente
    scolastico” mi è stato consifgliato di fruire dei 3 giorni mensili spettanti
    della 104 , il problema è sorto che da quando fruisco dei 3 giorni mensili si
    sono tutti divincolati con la scusante ” tanto c’e lui che fruisce della 104 e
    tocca a lui anche quando la mamma avrà bisogno dell’assistenza continua .ora la
    domanda è questa quando mia madre avrà bisogno i miei doveri saranno diversi
    dagli altri miei fratelli? oramai latitanti? e se si posso annullare il mio
    beneficio dei 3 giorni di 104 ? e come? grazie e cordiali saluti.

  11. Innanzitutto, occorre capire se ci sono i presupposti per impugnare tale licenziamento. Potresti contestare la validità del licenziamento, per esempio perché intimato senza il rispetto delle formalità previste dall’art. 2 della Legge 604/1966 – mancata indicazione dei motivi o mancanza di forma scritta – (in tal caso sarà inefficace) oppure perché determinato da ragioni discriminatorie o illecite (in tal caso sarà nullo) oppure perché intimato senza giusta causa ex art. 2119 c.c. o giustificato motivo ( in tal caso sarà annullabile). Il termine entro cui puoi impugnare il licenziamento è di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso da parte dell’azienda e, per tale impugnazione, non è prevista una forma particolare, in quanto può andare bene qualsiasi modalità scritta (è sufficiente anche una semplice lettera raccomandata).
    Ricorda, però, che, prima di contestare il licenziamento e quindi ricorrere in giudizio, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione.

  12. Salve, da tre giorni sono stata licenziata ed ora vorrei capire se c’è la possibilità di contestare tale licenziamento.

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